Le Legge n. 68/1999 sul c.d. collocamento obbligatorio, ha subito interessanti modifiche con l’entrata in vigore del c.d. correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016).
Innanzitutto si segnala che vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%) o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
La sanzione per non aver assunto soggetti appartenenti alle categorie protette, entro sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, è, adesso, pari ad una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, L. n. 68/199 (e non più euro 57,17), al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Nel caso di specie è applicabile la procedura di diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, e la diffida dovrà prevedere, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli Uffici.
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