Il D.Lgs. n. 151/2015 ha apportato modifiche all’art. 7 della Legge n. 68/1999 per cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono, adesso, assumere i disabili mediante richiesta nominativa di avviamento agli Uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.
La richiesta nominativa può anche essere preceduta dalla richiesta agli Uffici competenti di effettuare una preselezione dei disabili iscritti negli elenchi che aderiranno alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli Uffici con il datore di lavoro stesso.
Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse, però, assumere con le suddette modalità entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, gli Uffici avvieranno i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
E’, inoltre, prevista anche la possibilità di procedere previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiranno alla specifica occasione di lavoro.
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