Disabili gravi, legge Dopo di noi in GU

Pubblicato il 25 giugno 2016

E' stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 146 del 24 giugno 2016 la legge per il sostegno ai disabili gravi privi di sostegno familiare, per i quali sono previste specifiche misure di assistenza, cura e protezione in assenza di entrambi i genitori, o perchè gli stessi non sono in grado di fornire loro l'adeguato sostegno genitoriale o in vista, proprio, del venire meno di quest'ultimo, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

La legge n. 112 del 22 giugno 2016, rinominata “Dopo di noi”, è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 14 giugno ed è entrata in vigore il 25 giugno.

La finalità della legge, così come disciplinata nell'articolo 1, è quella di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Prevista la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio e l'istituzione di un Fondo ad hoc con una dotazione di 270 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Tali risorse serviranno a finanziare le prestazioni sanitarie e assistenziali ai disabili, sulla base di precisi livelli essenziali di servizio, che saranno definiti, entro i prossimi 180 giorni, attraverso un decreto interministeriale Lavoro-Economia.

Agevolazioni tributarie per i disabili gravi senza famiglia

La legge “Dopo di noi” (articoli 5 e 6) prevede anche specifiche esenzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili.

Nello specifico, l'articolo 5, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2016, eleva il limite di detrazione ai fini Irpef da 530 a 750 euro per le polizze vita destinate alla tutela delle persone con disabilità grave,

L'articolo 6, invece, con riferimento ai beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sancisce che questi sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust, i fondi speciali o il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Inoltre, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 prevede che:

- ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali e dei vincoli di destinazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa;

- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione siano esenti dall'imposta di bollo;

- in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali, i comuni possano stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi;

- alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applichino le agevolazioni consistenti nell'innalzamento dei parametri sulla deducibilità. Il tetto di deducibilità alle erogazioni liberali e alle donazioni sono elevati rispettivamente, al 20% del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

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