Diritto di precedenza: analisi della Fondazione Studi CdL
Pubblicato il 23 luglio 2014
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la
circolare n. 16 del 22 luglio 2014, ha analizzato il
diritto di precedenza, anche, ma non solo, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n.
34/2014, come convertito dalla Legge n.
78/2014.
In particolare la Fondazione si è soffermata sulle novità relative alle
lavoratrici in congedo di maternità per le quali, il periodo di congedo ricadente nel termine apposto al contratto concorre, adesso, quale periodo di attività lavorativa per la maturazione del diritto di precedenza.
In generale, si ricorda che il diritto di precedenza va esercitato dal lavoratore, purché lo stesso manifesti la propria volontà, entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.
Tuttavia, per la Fondazione Studi, il datore di lavoro,
fino a quando il lavoratore non palesi espressamente l'interesse ad essere successivamente riassunto nei termini legali o contrattuali previsti, è
libero di instaurare un rapporto con altri lavoratori o di riassumere lo stesso
lavoratore con agevolazioni contributive, se presenti.
La circolare si conclude analizzando il
contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato per il quale non viene ritenuto applicabile il diritto di precedenza.