E' un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà all’informazione, costituzionalmente garantita, l'istallazione (e la manutenzione) di antenne per apparecchi televisivi appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti (art. 232, comma secondo, del Dpr 156/1973).
La società con diritto di servitù di sorvolo dell’edificio condominiale che, per via dell'ammodernamento della funivia e della conseguente intensificazione del passaggio delle cabine, ha causato un disturbo del segnale della televisione satellitare deve risarcire il danno al condomino, ex articolo 2043 Cc.
Così stabilisce la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 11912 del 10 giugno 2016.
Non è bastato alla società eccepire come un servizio più rapido sia utile alla collettività ed il danno che ha prodotto la stessa è ritenuto che esuli dal contenuto della servitù di sorpasso sul comprensorio residenziale.
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