Diritto di accesso prevalente anche in sede di gara

Pubblicato il 16 gennaio 2013 Il Consiglio di stato, con pronuncia n. 110 dell’11 gennaio 2013, ha ribaltato la decisione con cui il Tar del Lazio aveva rigettato, mediante silenzio-rifiuto, la richiesta di accesso agli atti di una gara di appalto avanzata da un soggetto che non aveva partecipato al bando medesimo.

Secondo il Collegio amministrativo, in particolare, il legislatore, attraverso la tutela del diritto di accesso, ha voluto assicurare all'amministrato la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Ne consegue la prevalenza dell'interesse generale sancito dalla Legge 241/90 sugli specifici interessi soggettivi, compresa la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy