Diritto di accesso prevalente anche in sede di gara
Pubblicato il 16 gennaio 2013
Il Consiglio di stato, con pronuncia n.
110 dell’11 gennaio 2013, ha ribaltato la decisione con cui il Tar del Lazio aveva rigettato, mediante silenzio-rifiuto, la richiesta di accesso agli atti di una gara di appalto avanzata da un soggetto che non aveva partecipato al bando medesimo.
Secondo il Collegio amministrativo, in particolare, il legislatore, attraverso la tutela del diritto di accesso, ha voluto assicurare all'amministrato la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Ne consegue la prevalenza dell'interesse generale sancito dalla Legge 241/90 sugli specifici interessi soggettivi, compresa la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici.