Diritto all'assegno divorzile, non cessa con la mera convivenza

Pubblicato il 24 ottobre 2017

A meno non assuma i connotati di “famiglia di fatto”

Il diritto a percepire l’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge, non cessa per il solo fatto che il beneficiario intraprenda una convivenza con altra persona. A meno che, tuttavia, siffatta convivenza non assuma i caratteri di una vera e propria famiglia “di fatto”, basata su un modello ed un programma di vita comuni; prova che incombe sul coniuge onerato di versare l'assegno.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un uomo, avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l’obbligo di corrispondere alla ex moglie dell’assegno di divorzio, nonostante quest’ultima avesse intrapreso una convivenza con un altro uomo.

La Cassazione, come già la Corte di merito, ha ribadito come la convivenza de quo, non integrasse i connotati di una vera e propria famiglia di fatto – tale da far venire meno l’obbligo di corrispondere l'assegno – posto che dalle prove fornite poteva evincersi una mera relazione di coabitazione protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro di apporti economici dal nuovo convivente alla donna.

Sul punto, il ricorrente lamentava come fosse stato ingiustamente gravato di dimostrare la continuità degli apporti di natura economica da parte dell’attuale convivente alla ex moglie, malgrado avesse già provato l’esistenza della relazione e della convivenza tra i due (il che, a suo parere, sarebbe stato sufficiente a far venir meno l'assegno).

Prova del nuovo rapporto familiare. Spetta al coniuge onerato dell’assegno

Censura tuttavia respinta dalla Corte Suprema – con ordinanza n. 25074 del 23 ottobre 2017 – secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i connotati sopra spiegati, spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, quale fatto estintivo del diritto all’assegno di divorzio.

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