La sentenza n. 18887/2019 permette alla Suprema Corte di stabilire il principio di diritto secondo il quale la disciplina sulle ricorrenze delle festività di cui alla Legge n. 260/49 prevale, in quanto di natura sovraordinata rispetto a quella pattuita dalle parti sociali.
La pronuncia sancisce che l’articolo 5, comma 3, della L. n. 260 cit. riconosce al lavoratore il diritto potestativo di astenersi dal prestare l’attività lavorativa in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose. Di conseguenza, il datore non può obbligare il lavoratore a rendere la prestazione lavorativa nel corso di tali giornate. L’eventuale licenziamento, intimato per asserito inadempimento del lavoratore, va qualificato come “nullo”, con relativo obbligo alla reintegra del prestatore.
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