“Diritti particolari sugli utili nella Srl: le clausole dell’atto costitutivo” è il titolo del nuovo Studio n. 48/2016 del Consiglio nazionale del Notariato, approvato il 12 maggio 2016.
L’elaborato è focalizzato sulla tematica dei diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili, diritti che, ai sensi dell’articolo 2468 del Codice civile, possono essere introdotti nell'atto costitutivo di società a responsabilità limitata.
In particolare, i notai si soffermano sulle modalità di redazione delle clausole introduttive di questi diritti e sulle diverse possibili configurazioni.
In primo luogo, viene condivisa l’opinione secondo cui l’espressione contenuta all’articolo 2468 citato con riferimento alla possibilità di diritti particolari “nella distribuzione degli utili”, debba essere intesa in senso ampio.
Sarebbe, pertanto, consentita la previsione, a favore del socio, di una proporzione diversa nella ripartizione degli utili, con l’unico limite del divieto di “patto leonino”.
Possibili anche un diritto particolare che preveda una priorità nella percezione degli utili medesimi oppure sugli utili relativi all’andamento di uno specifico settore dell’attività della società.
Da escludere, per contro, la previsione di un diritto che sia configurato come una forma di “interesse”, ossia di un diritto ad un determinato rendimento, che prescinda dal risultato.
Di seguito, viene approfondita anche la possibilità di prevedere che questi diritti riguardino gli utili di cui i soci abbiano già deciso la distribuzione, o che invece, come avviene per le società di persone, essi sorgano in relazione all'emersione di utili netti e a seguito della mera approvazione del bilancio.
Contestualmente, i notai operano un’analisi sulle conseguenze legate alle riserve da utili anche ai fini del successivo eventuale loro impiego per un aumento di capitale gratuito, e ciò a seconda delle scelte che siano state operate.
Gli autori continuano poi con una riflessione volta all’identificazione dell’ambito di riferimento del diritto particolare, e quindi, sugli utili di esercizio e gli utili di bilancio, sulle riserve da utili nonché su clausole particolari.
Secondo i medesimi, in difetto di ulteriore specificazione, pare preferibile ritenere che la clausola che attribuisce un diritto particolare sugli utili si riferisca agli “utili di esercizio”, compresi anche gli utili che non derivano direttamente dalla gestione, quali lucri occasionali, premi, liberalità.
E’ sempre possibile, naturalmente, che la clausola riguardi solo gli “utili di esercizio distribuibili”, tali in assenza di perdite di capitale, e previa deduzione della riserva legale.
Rispetto agli utili di bilancio che emergono dallo stato patrimoniale, infine, viene evidenziata la permanenza, in capo alla collettività dei soci, del potere di stabilirne l’impiego.
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