L’assemblea straordinaria di una Srl, pacificamente non totalitaria, non può deliberare su un argomento - quale l’attribuzione a singoli soci del potere di nominare i membri del collegio sindacale - non incluso in un ordine del giorno che riguardi solo modifiche dell’atto costitutivo relative all'amministrazione della società.
In detta ultima ipotesi, infatti, la delimitazione dell’oggetto e la specificità degli argomenti da trattare non consente di ricomprendere anche una competenza dell’assemblea a deliberare su un oggetto, quale quello sul diritto di nomina dei membri del collegio sindacale, da considerare come un tema nuovo e logicamente non incluso in quello espressamente indicato.
Inoltre, è da escludere la possibilità di introdurre con le ordinarie maggioranze statutarie previste per ogni modifica dell’atto costitutivo, una clausola che attribuisca ad alcuni soci soltanto dei diritti particolari, come quello citato relativo alla nomina del collegio sindacale.
E’ infatti palesemente attribuita solo al consenso di tutti i contraenti la possibilità di modificare il regolamento contrattuale alla base della società, con riguardo ai diritti dei soci all’interno dell’organizzazione societaria.
Ne consegue che qualora i soci della Srl intendano introdurre ex novo nell’atto costitutivo una clausola che permetta loro, attraverso una delibera a maggioranza, di modificare i diritti particolari riconosciuti dall’atto costitutivo ai singoli soci, è necessario che la decisione che introduce tale deroga venga approvata con il consenso unanime di tutti i soci.
In questo contesto, è il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto il soggetto a cui spetta di verificare che la deliberazione stessa sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge, prima di chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Sulla scorta di queste considerazioni è stata confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 14766 del 19 luglio 2016 - la sanzione disciplinare della sospensione irrogata ad un notaio per aver indebitamente iscritto nel registro delle imprese un verbale di assemblea straordinaria di una Srl recante deliberazioni di modifica statutaria manifestamente contrarie a norme di legge.
Nella specie – hanno spiegato i giudici di legittimità – il notaio non avrebbe potuto concludere positivamente il proprio giudizio di conformità e non avrebbe dovuto procedere con l’iscrizione nel registro delle imprese di una delibera adottata in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei soci di minoranza.
Ciò a causa del mancato rispetto, da un lato, delle formalità di convocazione dirette a consentire la previa informazione dei presenti e a non sorprendere la buona fede degli assenti, e, dall’altro, della necessità del consenso unanime dei soci per addivenire ad una modificazione statutaria che, introducendo ex novo, in favore di alcuni soci soltanto, diritti particolari riguardanti l’organo di controllo societario, era destinata ad assumere rilevanza organizzativa anche nell’interesse di coloro che non ne erano titolari.
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