Diritti di usufrutto, rendite e pensioni: tasso dal 2025

Pubblicato il 02 gennaio 2025

La tabella dei valori per calcolare la base imponibile dei diritti di usufrutto vitalizio e delle pensioni vitalizie, inclusa nel testo unico che regola l'imposta di registro e nel testo unico relativo all'imposta sulle successioni e donazioni, è stabilita considerando il 2,5 percento come parametro di riferimento.

Lo si apprende dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, presente nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Riforma fiscale: valori di usufrutto e delle rendite e pensioni al 2,5%

L'articolo 46, comma 5-bis del testo unico riguardante l'imposta di registro – DPR n. 131/1986 - stabilisce che la tabella dei coefficienti inclusa nel testo unico e il valore del multiplo dell'annualità di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti a modifiche in base al cambiamento del tasso legale di interesse.

Le modifiche menzionate nel primo periodo si applicano a documenti ufficiali redatti, a sentenze pubblicate o emesse, a contratti privati autenticati e a quelli non autenticati che sono presentati per la registrazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del decreto di modifica (quindi 2025).

Benchè, con decorrenza 1° gennaio 2025, il tasso legale di interesse – per effetto del decreto Mef del 10 dicembre 2024 – scenda dal 2,5 al 2%, per effetto del comma 5-ter del medesimo art. 46, il calcolo della base imponibile di usufrutti e rendite rimane agganciato al 2,5%.

Infatti, è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori in parola, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.

Pertanto, viene per la prima volta applicato quanto disposto dal decreto legislativo n. 139/2024, attuativo di una parte della riforma fiscale. Questo ha stabilito che il tasso da utilizzare per i calcoli sopra menzionati (generalmente il tasso legale) non deve essere inferiore al 2,5%.

Questo per prevenire che le variazioni nel tasso legale di interesse causino esiti non allineati al principio costituzionale di capacità contributiva, come stabilito dall'articolo 53 della Costituzione.

In conclusione, la tabella dei coefficienti per calcolare la base imponibile dei diritti di usufrutto vitalizio e delle pensioni o rendite vitalizie, inclusa nel testo unico che regola l'imposta di registro e nel testo unico per l'imposta sulle successioni e donazioni, è stata definita usando il 2,5 percento come valore di riferimento.

Questo valore corrisponde al tasso legale di interesse fissato per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2023. Il prospetto da considerare è quello dell'allegato 1 del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy