All'avvocato spetta il compenso anche per le udienze di mero rinvio, in quanto la voce n. 16 della Tabella B) allegata al Dm 31 ottobre 1985, applicabile ratione temporis, attribuisce i diritti “per la partecipazione a ciascuna udienza”, senza operare la distinzione tra “udienze di trattazione” e di “semplice rinvio”, contenuta invece nella Tabella A) per gli onorari di Avvocato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 5806 del 23 marzo 2016, accogliendo le ragioni di un legale.
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