Il Tar Lazio Sezione seconda, con due contestuali decisioni, accogliendo i ricorsi dei candidati esclusi, ha annullato il bando relativo alla procedura per l ‘assegnazione dei posti da direttore presso taluni musei italiani. E questo perché, alla selezione, erano stati ammessi anche diversi cittadini stranieri.
Rammentano in proposito i giudici amministrativi, come il legislatore nazionale abbia voluto limitare per i cittadini non italiani l’accesso al pubblico impiego, in via generale, con la previsione di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001, escludendolo rispetto “ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale”, lasciando ad una fonte di normazione secondaria successiva la individuazione dei “posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini non italiani” ai posti di pubblico impiego.
Con il D.p.c.m. n. 174/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), ed in esecuzione di tale disposto normativo, sono stati poi individuati i posti delle pubbliche amministrazioni per l’accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; tra questi, rientrano i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché i posti dei corrispondenti livelli nelle altre pubbliche amministrazioni. Da qui l’illegittimità delle previsioni del bando de quo, che ammettono cittadini stranieri a contendere, assieme agli italiani, i posti per la dirigenza.
Non vi è difatti – si legge nelle suindicate sentenze n.ri 6170 e 6171 del 24 maggio 2017 - alcuna norma derogatoria che possa consentire al Ministero dei beni culturali di reclutare dirigenti al di fuori delle indicazioni tassative ed espresse di cui al menzionato art. 38 D.Lgs. 2001. Né la stessa normativa speciale in materia (Legge n. 106/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale ed il rilancio del turismo) si è spinta a tal punto.
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