Direttiva qualifiche non applicabile ai professori universitari

Pubblicato il 18 dicembre 2009

La direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è stata emanata per disciplinare il diritto di ottenere il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno stato membro quando si accede ad un professione in un altro stato della comunità europea, ma non può trovare applicazione per evitare di sottoporsi ai criteri di selezione per accedere all’insegnamento universitario.

Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia Ue, causa C-586/08 del 17 dicembre 2009, relativamente alla questione sollevata da un ricercatore italiano che aveva ottenuto l’idoneità all’insegnamento universitario in qualità di professore ordinario in Germania e aveva fatto domanda al Ministero dell’Università per essere inserito negli elenchi dei professori ordinari che hanno conseguito l’idoneità al termine di una procedura di valutazione comparativa, richiamando l’applicazione della direttiva qualifiche. Il ministero aveva negato l’iscrizione in quanto l’idoneità acquisita in Germania non può essere equiparata all’idoneità scientifica nazionale del sistema universitario italiano: infatti ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 la professione di docente universitario non costituisce una professione regolamentata in Italia, in quanto riguarda il personale assunto attraverso una procedura di selezione cui è possibile partecipare senza che sia richiesto il possesso di un titolo di studio determinato.

Pertanto, conclude la Corte, “occorre constatare che la circostanza di aver superato una selezione al termine di una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone attraverso una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che attraverso l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo di validità temporale limitata, non può essere considerata una qualifica professionale ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2005/36.”.

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