E’ illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata ad un dipendente, per aver questi acquisito in modo anomalo documentazione “riservata” aziendale – da produrre successivamente in un contenzioso con il datore di lavoro – se detta documentazione riguarda la sua posizione personale.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile - respingendo il ricorso del datore – secondo cui il dipendente che si impossessa di documenti riservati (nella specie una relazione ispettiva interna ed una comunicazione di servizio aziendale), non viene meno al dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. qualora detti documenti, come nella specie, riguardino direttamente la propria posizione lavorativa. E ciò anche ove gli stessi, poi prodotti i giudizio, non abbiano avuto influenza decisiva sull'esito della lite.
Opera difatti, in tal caso, la scriminante dell’esercizio del diritto ex art. 51 c.p., che ha valenza generale nell'ordinamento e non limitata al mero ambito penalistico, posto che al diritto di difesa – conclude la Corte con ordinanza n. 24106 del 28 novembre 2016 – deve essere data prevalenza rispetto ad eventuali esigenze di segretezza aziendale.
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