Dipendente in CIGS non comunica ulteriore lavoro? Licenziato

Pubblicato il 24 ottobre 2022

Dipendente in Cigs lavora altrove ma non lo comunica? Licenziato per comportamento truffaldino, finalizzato a percepire somme di cui non ha diritto.

E' stato definitivamente confermato il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore per aver omesso di comunicare alla società datrice di lavoro ed all'Inps, durante la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di aver svolto, nello stesso periodo, attività lavorativa in favore di altra azienda.

Dipendente, in sospensione per CIG, lavora per altra società senza comunicarlo? Sì al recesso

In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto che il recesso comminato dal datore fosse sproporzionato, con conseguente declaratoria di illegittimità del medesimo.

La Corte di appello, invece, aveva riformato tale ultima pronuncia, dichiarando la legittimità del licenziamento e rigettando le domande originariamente proposte dal dipendente.

Rispetto al fatto contestato, il giudice di gravame ha verificato che il prestatore aveva deliberatamente omesso di comunicare all'INPS ed anche alla datrice di lavoro, la data di assunzione a tempo indeterminato presso altra compagine.

Così facendo, il lavoratore si era assicurato di percepire, accanto alla retribuzione convenuta per il nuovo rapporto, anche il trattamento di integrazione salariale dal quale, ove avesse proceduto alle comunicazioni dovute, sarebbe invece decaduto.

Si trattava di condotta di estrema gravità che ben giustificava l'irrogazione della massima sanzione espulsiva, risultando irrilevante la mancanza di pregressi precedenti disciplinari.

Conclusioni, queste, confermate anche dalla Suprema corte la quale, con sentenza n. 31146 del 21 ottobre 2022, ha rigettato l'impugnazione avanzata dal prestatore.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno richiamato quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità su questioni del tutto analoghe a quella oggetto del giudizio in esame: l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato da Cassa integrazione sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale.

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