Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale saranno efficaci solo se presentate telematicamente con la nuova procedura di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.
In data 4 marzo 2016, con circolare n. 12, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni in merito, chiarendo che la nuova procedura non si applica:
La procedura è abbastanza complessa e prevede diversi passaggi a carico del lavoratore che, però, in parte – e nello specifico la richiesta del PIN INPS e la creazione dell’utenza sul portale Cliclavoro - possono essere bypassati rivolgendosi ai soggetti abilitati, ovvero:
La circolare n. 12/2016 si sofferma, altresì, sull’obbligo del lavoratore di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine, le dimissioni, anche se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.
Si ricorda, inoltre, che il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo con le medesime modalità telematiche.
Come stabilito dal D.Lgs. n. 151/2015, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle telematiche sono inefficaci per cui, in tal caso, il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.
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