Con nota prot. n. 896 del 26 ottobre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di richiesta di chiarimenti, è tornato sulla questione relativa all’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità.
Per l’INL appare corretto affermare che il padre lavoratore, fruitore del congedo di paternità, che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso ed ha diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva.
Infatti, nonostante le modiche da ultimo intervenute (il D.Lgs. n. 80/2015 ha modificato l’art. 55, comma 1 del Testo Unico sulla Maternità e paternità ed ha abrogato il successivo comma 5) non c’è stata alcuna modifica del comma 2 dell’art. 55, dalla cui interpretazione “letterale” sembrerebbe emergere come, sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali, sia quello di dimettersi senza preavviso, siano legati alla fruizione del congedo di paternità.
Da quanto sopra, per l’Ispettorato si deduce che sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali, sia quello di dimettersi senza preavviso, siano legati alla fruizione del congedo di paternità.
Ricorda, infine, l’INL che, in coerenza con quanto già precisato con nota INL prot. n. 749 del 25 settembre 2020 in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, anche ai fini dell’esonero dal preavviso ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore di cui il datore di lavoro potrà essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.
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