Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 29 del 5 febbraio) del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, viene data attuazione alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2020. La misura in trattazione, pur agendo in riduzione del cuneo fiscale e, dunque, sulla differenza tra il costo del lavoro del dipendente sostenuto dal datore di lavoro e quanto ricevuto al netto dal medesimo lavoratore, non apporta alcuna modifica agli oneri gravanti sulle aziende.
La previsione di cui all'art. 1, comma 1, ricalca le medesime disposizioni del già visto art. 13, comma 1-bis, TUIR. In particolare, “qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l), del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro".
Come per il bonus previsto dal D.L. n. 66/2014, per verificare quando l'imposta lorda è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1, dell'art. 13, TUIR, sarà possibile applicare la seguente formula inversa:
Imponibile fiscale x 23% = Irpef Lorda |
Imponibile fiscale x 23% = € 1.880 (Detr. lav. dip.) |
Imponibile fiscale = 1880 x 100 / 23 = € 8.173,91 |
Pertanto, i dipendenti a tempo indeterminato usufruiranno del diritto al riconoscimento del bonus IRPEF al superamento della soglia di reddito pari ad euro 8.173,91 in ragione d'anno.
Ai sensi del successivo art. 2 della norma in commento, al superamento della soglia reddituale utile di 28.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione d'imposta, rapportata al periodo di lavoro, secondo le seguenti fasce reddituali:
Fasce di reddito |
Detrazione spettante |
28.000 < Reddito ≤ 35.000 |
480 + [120 x (35.000 - reddito) / 7.000] |
35.000 < Reddito ≤ 40.000 |
480 x [(40.000 - reddito) / 5.000] |
Beneficeranno della disciplina in commento i percettori di:
L'art. 3, comma 1, Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, abroga le previsioni del comma 1-bis, art. 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° luglio 2020.
I sostituti d'imposta e, conseguentemente i lavoratori dipendenti, si troveranno con due trattamenti differenti nel corso del medesimo anno fiscale, atteso che sino al 30 giugno 2020 vigeranno le disposizioni del "Bonus Renzi", mentre dal 1° luglio 2020 diventerà esecutiva la nuova regolamentazione prevista in materia di riduzione del cuneo fiscale.
In particolare:
Periodo |
Reddito annuo Complessivo (€) |
Bonus D. L. n. 66/14 |
Periodo |
Reddito annuo Complessivo (€) |
Bonus D. L. n. 3/2020 |
Dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 |
Tra 0 e 8.173 |
0 |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 |
Tra 0 e 8.173 |
0 |
Tra 8.174 e 24.600 |
960 euro annui (riproporzionati per periodo - 181 giorni) |
Tra 8.174 e 28.000 |
600 euro per l'anno 2020 (sul periodo) e 1.200 euro per gli anni successivi |
||
Tra 24.601 e 26.600 |
960 x (26.600 - reddito) / 2.000 |
Tra 28.001 e 35.000 |
480 + (120 x (35.000 - reddito) / 7.000) (sotto forma di detrazione d'imposta) |
||
Oltre 26.600 |
0 |
Tra 35.001 e 40.000 |
480 x ((40.000 - reddito) / 5.000) (sotto forma di detrazione d'imposta) |
||
Oltre 40.000 |
0 |
I nuovi oneri non avranno carattere economico in termini di costi aziendali, ma, eventualmente, in termini di verifica delle effettive spettanze. Difatti, in sede di conguaglio, oltre a quantificare, come di consueto, i redditi corrisposti ai percettori e la relativa imposizione fiscale, i sostituti d'imposta sono chiamati a verificare la spettanza del Bonus D.L. 66/2014, nonché l'applicazione del trattamento integrativo art. 1, D.L. 3/2020 o dell'eventuale ulteriore detrazione d'imposta.
CONGUAGLIO FISCALE 2020 - ESEMPIO |
|||
Periodo |
Reddito fiscale |
Bonus D.L. 66/2014 |
Tratt. int. D.L. 3/2020 |
01/2020 |
€ 1.748,00 |
€ 81,53 |
Non in vigore |
02/2020 |
€ 1.710,00 |
€ 73,64 |
Non in vigore |
03/2020 |
€ 1.775,00 |
€ 81,53 |
Non in vigore |
04/2020 |
€ 1.712,00 |
€ 78,90 |
Non in vigore |
05/2020 |
€ 1.720,00 |
€ 81,53 |
Non in vigore |
06/2020 |
€ 1.721,00 |
€ 78,90 |
Non in vigore |
07/2020 |
€ 3.442,00 |
Abrogato |
€ 101,09 |
08/2020 |
€ 1.815,00 |
Abrogato |
€ 101,09 |
09/2020 |
€ 2.150,00 |
Abrogato |
€ 97,83 |
10/2020 |
€ 2.142,00 |
Abrogato |
€ 101,09 |
11/2020 |
€ 2.135,00 |
Abrogato |
€ 97,83 |
12/2020 |
€ 3.536,00 |
Abrogato |
€ 101.09 |
Conguaglio |
|||
Anno |
Reddito annuo complessivo |
Bonus D.L. 66/2014 corrisposto |
Tratt. integr. D.L. 3/2020 corrisposto |
2020 |
€. 25.606,00 |
€ 476,05 |
€ 600,00 |
Spettante |
|||
€ 236,60 |
€ 600,00 |
||
Conguaglio |
|||
€ - 239,46 |
€ 0,00 |
QUADRO NORMATIVO |
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