Ai fini dell'integrazione del reato di manipolazione del mercato occorre che si creino le condizioni per causare una "sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati in borsa", senza che sia necessario, però, che si verifichi anche l’evento.
La fattispecie dell’aggiotaggio manipolativo, infatti, costituisce un reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui consumazione non è richiesta la verificazione dell’effettiva alterazione dei prezzi, ma esclusivamente l’idoneità del comportamento a produrre tale effetto.
L’alterazione nell’andamento del titolo azionario, quindi, assume una valenza altamente sintomatica dell’illiceità della condotta.
Rimane fermo, in ogni caso, che il delitto di cui all'art. 185 TUF sussiste a prescindere dalle variazioni del valore del titolo azionario: la fattispecie in questione, difatti, tutela l’interesse dell’ordinamento giuridico alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12340 del 23 marzo 2023, pronunciata in riferimento alla vicenda della scalata di Alitalia, conclusasi con la condanna dei soggetti coinvolti, accusati per aver diffuso notizie false sulla solidità economica della cordata asseritamente interessata all'acquisto.
La diffusione delle notizie false era risultata incontroversa, essendo attestata dai comunicati stampa, dalle copie dei quotidiani dell'epoca, dalle note di agenzia prodotte e dalle deposizioni rese dai giornalisti, sulla cui attendibilità non potevano nutrirsi dubbi di sorta.
A fronte delle continue sollecitazioni inviate agli organi di stampa e all'advisor finanziario, era emerso, in realtà, che la proposta concretamente avanzata dal gruppo imprenditoriale guidato dagli imputati era priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione, tenuto conto dell'assoluta inidonietà dei partecipanti a rispondere alle esigenze di risanamento, rilancio e sviluppo della compagnia area.
Nel caso in esame, gli Ermellini hanno ritenuto che le attività di disturbo poste in essere fossero idonee a incidere sensibilmente sul valore del titolo azionario in oggetto.
Tali attività manipolative erano intervenute "in un momento di grande fibrillazione", provocato dalla decisione del MEF di dare vita a una procedura per l'acquisto del 49,99 % delle quote della società, nel contesto della grave crisi finanziaria e occupazionale che, da tempo, caratterizzava la compagnia aerea.
Le predette azioni di disturbo, peraltro, avevano sortito effetti concreti, in quanto l'andamento del titolo, che avrebbe dovuto rispecchiare le notevoli perdite economiche e le evidenti difficoltà di risanamento imprenditoriale, si era mantenuto sostanzialmente stabile nell'arco temporale di riferimento.
Questa stabilità azionaria, coincidente cronologicamente con le attività poste in essere dagli imputati, aveva determinato "uno scollamento significativo tra la realtà industriale, le potenzialità produttive della compagina aerea - in costante e inarrestabile peggioramento - e la quotazione del titolo sul mercato".
Per la Suprema corte, in tale contesto, era stato correttamente applicato, dalla Corte d'appello, il criterio della prognosi postuma delle condotte manipolative, effettuata ex ante e in concreto, per come ad essa indicato dalla Cassazione in sede di annullamento, con rinvio, della prima sentenza deliberata in sede di gravame.
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