Nel caso in cui l’atto depositato nella segreteria della Commissione tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso medesimo è inammissibile.
Detta inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
E’ quanto disposto dall’art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, norma che, essendo diretta a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa della controparte, non trova tuttavia applicazione nei casi in cui la difformità tra l’atto notificato e quello depositato non determini alcun pregiudizio per la parte resistente.
De deriva che il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso se la difformità sia stata irrilevante al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione ovvero quando l’atto di costituzione della controparte contenga comunque una compiuta replica ai motivi illustrati nell’atto notificato.
Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 27388 del 1° dicembre 2020.
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