Difformità tra atto depositato e atto notificato: se irrilevante il ricorso è salvo

Pubblicato il 01 dicembre 2020

Nel caso in cui l’atto depositato nella segreteria della Commissione tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso medesimo è inammissibile.

Detta inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Difformità non pregiudica la difesa di controparte? No a inammissibilità del ricorso tributario

E’ quanto disposto dall’art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, norma che, essendo diretta a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa della controparte, non trova tuttavia applicazione nei casi in cui la difformità tra l’atto notificato e quello depositato non determini alcun pregiudizio per la parte resistente.

De deriva che il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso se la difformità sia stata irrilevante al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione ovvero quando l’atto di costituzione della controparte contenga comunque una compiuta replica ai motivi illustrati nell’atto notificato.

Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 27388 del 1° dicembre 2020.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy