Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 ha chiarito che, per i lavoratori regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero, la diffida per la maxisanzione non deve avere ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore, né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in “nero”.
Pertanto il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione:
Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non siano più in forza al momento dell’accesso ispettivo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".