Durante il periodo di inesigibilità dei crediti aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito non potranno essere adottati, da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, provvedimenti di diffida accertativa nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di sovrindebitamento.
Questo è quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 2 del 16 febbraio 2018, aggiungendo che la disciplina relativa alla procedura di sovrindebitamento, introdotta con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, per i soggetti “non dichiarabili fallibili", si ritiene assimilabile a quella relativa alle procedure fallimentari.
Tale inesigibilità, per espressa previsione normativa, è, inoltre, decorrente dalla pubblicazione del decreto fino alla data indicata nell'accordo omologato.
L’impedimento non sussiste - specifica l’interpello - nelle ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, ed all'articolo 12, comma 4, della Legge n. 3/2012, che prevedono il venir meno degli effetti obbligatori del decreto di omologa, rispettivamente in caso di revoca del decreto stesso ed in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili.
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