Risponde per diffamazione aggravata colui che posta commenti denigratori dell’altrui reputazione sulla bacheca di Facebook.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, respingendo il ricorso di un imputato, condannato per diffamazione, per aver offeso la reputazione di un noto personaggio nel corso di un dibattito sulla piattaforma Facebook.
Quanto all'integrazione del reato di diffamazione, la Cassazione ha ritenuto che le espressioni pubblicate dall'imputato ed accompagnate da immagini fotografiche della stessa vittima (tra l’altro, nominativamente indicata), fossero oggettivamente lesive della reputazione della stessa, trasmodando in una gratuita ed immotivata aggressione delle sue qualità personali.
D’altra parte – ha evidenziato la Corte con sentenza n. 8328 del primo marzo 2016 – il reato di diffamazione può essere commesso anche a mezzo internet, sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.
Si deve infatti presumere, in tal caso, la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il sito internet per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti.
In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio mediante la bacheca Facebook integra l’ipotesi di diffamazione aggravata, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l’utilizzo di Facebook rappresenta una modalità attraverso la quale le persone socializzano le proprie esperienze di vita, valorizzando i rapporti interpersonali, che divengono così allargati ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
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