Il combinato disposto degli artt. 127 comma 3, 443 e 599 c.p.p., annette rilievo al legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti in camera di consiglio. In particolar modo la formulazione dell’art. 127 comma 3 c.p.p., secondo cui i difensori sono sentiti “se compaiono”, non preclude certamente ma anzi favorisce l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all'udienza del difensore è facoltativa, ma quest’ultimo ha comunque diritto di comparire.
Pertanto, ove il difensore non compaia senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento ha senz'altro corso, senza che la mancata comparizione determini l’obbligo di provvedere ex art. 97 comma 4 c.p.p. né alcun’altra conseguenza processuale.
Laddove invece il difensore rappresenti tempestivamente il proprio impedimento di comparire e documenti – come nel caso di specie – un legittimo impedimento, a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice è tenuto a disporre in tal senso.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 10157 dell’11 marzo 2016, annullando la pronuncia impugnata ed accogliendo le ragioni di un avvocato che aveva chiesto il rinvio di un’udienza camerale (a cui aveva interesse a partecipare) documentando il proprio legittimo impedimento ad assistervi.
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