Difensore domiciliato fuori circoscrizione. Pec non salva il ricorso tardivo

Pubblicato il 21 giugno 2017

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità tardivo, in quanto proposto oltre il termine breve di decadenza. Ricorso tardivo perchè la notifica della sentenza d’appello è stata eseguita presso la Cancelleria, non avendo i difensori della parte ricorrente eletto domicilio presso l’ufficio del Giudice adito.

Non osta alla ritualità della indicata notifica, ai fini del decorso breve dell’impugnazione – specificano in proposito gli Ermellini – la disciplina normativa che ha richiesto al difensore di indicare negli atti difensivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Difatti l’indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l’intero sistema delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dalla sua difesa, diretta a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole processuali.

Pec non prevale sul domicilio eletto

La PEC costituisce dunque oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, destinata a surrogarsi ad una domiciliazione mancante, ma non anche a prevalere sulla domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato.

Oltretutto l’espressa indicazione della PEC quale luogo virtuale soltanto per la ricezione delle comunicazioni, se accompagnata da una elezione di domicilio – tanto più se in luogo diverso dallo studio del procuratore ad litem – concentra esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle notificazioni. Con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non ricada nella circoscrizione del Giudice adito, possa ritenersi valida la notifica mediante il deposito dell’atto in Cancelleria ex art. 82 R.d. n. 34/1937.

Pec solo per le comunicazioni. Notificazioni in Cancelleria

Ed è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 15147 del 20 giugno 2017 – laddove il difensore della Provincia ha effettuato autonoma elezione di domicilio presso la sede legale dell’Ente, posta fuori dalla circoscrizione del Giudice adito. L’indicazione nello stesso atto d’appello dell’indirizzo PEC dei legali “non domiciliatari”, accompagnata dalla esplicita richiesta di voler là ricevere solo le comunicazioni, non assume rilevanza anche ai fini delle notificazioni, che devono ritenersi, pertanto, validamente eseguite presso la Cancelleria della Corte d’appello interpellata.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy