Il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento per danno da responsabilità professionale del notaio, comincia a decorrere non dalla data della denuncia di successione – ove il professionista ha errato nell'indicazione del valore catastale degli immobili - ma dalla data del successivo accertamento dell’imposta ad opera dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità del professionista, comincia a decorrere non dal momento in cui la condotta di quest’ultimo abbia determinato l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si sia manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.
Nello specifico, in tema di responsabilità del notaio, si è inoltre precisato che l’azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorché l’inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio per cui si chiede il risarcimento.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 18606 del 22 settembre 2016, accogliendo il ricorso del cliente di un notaio – che aveva sbagliato la compilazione della dichiarazione di successione della madre – avverso la pronuncia con cui gli era stato negato il risarcimento, per intervenuta prescrizione della relativa azione.
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