Assonime ha redatto la circolare n. 3 del 2017 sulla nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore, ex dpr 322/1998, oggetto di modifiche da parte del decreto fiscale (Dl 193/2016).
Oggetto del documento la rettifica delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva nonché in qualità di sostituti d’imposta.
La novità principale consiste nell’aver unificato il termine entro il quale i contribuenti possono rettificare la dichiarazione fiscale a prescindere dal “segno” di tale rettifica; anche le c.d. dichiarazioni integrative a favore, infatti, similmente a quelle c.d. a sfavore, possono ora essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento dei dati in esse contenute. In precedenza, invece, il termine che i contribuenti avevano per presentare la c.d. dichiarazione integrativa a favore era notevolmente più breve.
La procedura della circolare 31/E/2013 sulla correzione degli errori contabili deve ritenersi, secondo il documento, superata.
Si rileva una lettura non conforme al dettato normativo nelle istruzioni del modello Redditi 2017, in caso di dichiarazione integrativa a favore presentata dopo il termine di scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Infatti, il credito emerso risulta utilizzabile per pagare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998), ma nelle istruzioni tale credito risulta utilizzabile prioritariamente per pagare le imposte derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui risulta presentata l’integrativa. Se così fosse, il credito potrebbe essere utilizzato, in compensazione dei debiti tributari maturati nel periodo successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, esclusivamente per la parte eccedente.
La nuova disciplina stabilisce che, limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione, i termini per i relativi accertamenti decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
La Corte, a Sezioni unite, nella sentenza 5069/2016, dichiara che i termini decadenziali per l’accertamento valgono per l’accertamento di una maggiore imposta dovuta (credito dell’amministrazione), non per gli atti impositivi con i quali l’amministrazione contesta il credito esposto nella dichiarazione (credito del contribuente).
Ma, secondo Assonime, il fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente determina lo slittamento dei termini di decadenza di accertamento (per i soli fatti oggetto della dichiarazione integrativa) dovrebbe far ritenere che i crediti emergenti in dichiarazione, spirati i termini di accertamento, non possano più essere sindacati.
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