DSU 2019-2020, le novità del “Decreto Crescita”

Pubblicato il 10 settembre 2019

Per le DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentate dal 1° gennaio 2020, l’anno di riferimento dei redditi e patrimoni si riferisce al secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi, nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni). Per le DSU presentate nel 2019, invece, cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (ossia, redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).

Il chiarimento è giunto dall’INPS, con la notizia del 9 settembre 2019.

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 2019-2020, periodo di validità

Il cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), entrato in vigore il 30 giugno 2019, ha apportato significative novità sia in merito ai termini di validità della DSU che in tema di ISEE corrente.

La prima delle due importanti novità è rinvenibile nell’art. 4-sexies, che contiene i nuovi termini di validità della DSU. Si ricorda, al riguardo, come l’art. 10, co. 1 del Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, prevedeva che la DSU fosse valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Ora, invece, con il “Decreto Crescita” il legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.

La norma ripristina, inoltre, il puntamento dei redditi ai due anni antecedenti, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147/2017, a decorrere dal 1° settembre.

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 2019-2020, anno di riferimento dei patrimoni e redditi

Sempre dal 1° gennaio 2020 varia, altresì, l’anno di riferimento dei patrimoni e redditi della DSU, che si riferiscono al secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

In definitiva:

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