Arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/2019, una Guida alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018.
Si tratta di un vero e proprio vademecum con il quale l’Agenzia fornisce assistenza per rispondere ai dubbi più frequenti e per assicurare uniformità interpretativa.
Nella circolare, infatti, vengono fornite indicazioni dettagliate circa le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.
Al fine di guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante dell’anno, l’Agenzia delle Entrate, come di consueto, ha fornito una Guida dettagliata con tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del modello di dichiarazione Redditi PF 2019.
Quest’anno l’Agenzia ha ripreso la Guida del 2018, già riveduta con la circolare n. 7/E/2018, e l’ha ulteriormente aggiornata al fine di tener conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018.
Ha, però, lasciato inalterato l’impianto generale per consentire una più agevole consultazione ed ha confermato l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al Modello 730/2019, così da consentire di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).
La nuova Guida risulta, pertanto, utile anche ai singoli contribuenti che si trovano a dover risolvere dubbi interpretativi.
Si ricorda che l’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
Di seguito alcune tra le novità di quest’anno in materia di spese detraibili, che interessano sia il modello 730/2019 che il modello Redditi PF 2019.
Spese abbonamento ai servizi pubblici - specifica la circolare n. 13/E che il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a 250 euro, deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico. Pertanto, se il costo dell'abbonamento viene suddiviso tra più soggetti (due genitori che sostengono una spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico), l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i due genitori, non potrà mai superare 250 euro. Inoltre, deve essere considerata la spesa sostenuta nel 2018 per l'acquisto dell'abbonamento senza considerare il periodo di validità dello stesso e la documentazione necessaria per giustificare la spesa deve coincidere con un titolo di viaggio nel quale devono essere indicate sia la spesa sostenuta che la data di sostenimento. La spesa sostenuta può essere documentata anche con altri mezzi quale, ad esempio, la ricevuta di pagamento dell'abbonamento.
Studenti affetti da DSA - la nuova detrazione per le spese mediche sostenute per gli studenti affetti da disturbi specifici nell'apprendimento spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado e riguarda l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'utilizzo di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta se si è in possesso di un certificato medico, che attesti per il contribuente stesso o per il proprio familiare a carico, la diagnosi di Dsa. Le spese sostenute devono essere documentate dalla fattura o da uno scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Premi assicurativi relativi ad eventi calamitosi - la circolare n. 13/E, ricordando che le polizze detraibili sono solo quelle stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, specifica che rientrano in detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente (avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
Inoltre, sono detraibili anche le polizze multirischio, limitatamente alle componenti di premio relative alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi. Per evitare di incorrere in errori è necessario sempre verificare con attenzione la data di stipula della polizza.
Bonus verde - la detrazione del 36%, fino al limite massimo di 5mila euro per immobile, spetta anche per i familiari conviventi, con le stesse regole quindi per le altre agevolazioni 50% e 65%.
La detrazione, invece, non si applica per i lavori in economia; mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Interventi recupero patrimonio edilizio - per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico, per i quali dal 1° gennaio 2018 debbono essere trasmessi all’Enea i dati relativi a detti interventi, si conferma quanto già detto nella risoluzione n. 46/E/2019: pertanto, conformemente anche all’avviso espresso dal MiSE, in assenza di una specifica previsione normativa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni allo stesso sito dell’Enea non comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale.
Riguardo alle altre voci di spesa detraibili già presenti nella stagione dichiarativa precedente, si conferma che sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria. Si ricorda che a partire dal 2015, la detrazione delle spese per la frequenza scolastica sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, ma anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. La detrazione per le suddette spese di frequenza è calcolata su un importo massimo di euro 786 per l’anno 2018 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Spetta la detrazione del 19% anche delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
Dall’imposta lorda è detraibile anche il 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.
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