Dopo l’invito a regolarizzare le anomalie della detrazione Iva, nello specifico le omissioni o le mancanze nel quadro VE del modello di dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi con il quale individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA.
Con il provvedimento agenziale n. 268755, si informa di questa nuova campagna di lettere di compliance e che il confronto riguarderà, nella sua prima applicazione, l’anno di imposta 2019.
Gli elementi e le informazioni riportati nel provvedimento forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente avrà la possibilità di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il provvedimento n. 268755/2022 individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’Iva portata in detrazione.
Le informaizoni vengono tresmesse dale Entrate mediante una comunicazione via PEC. Le stesse indicazioni di dettaglio in merito alle fatture elettroniche di acquisto sono consultabili da parte del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
Il contribuente, oltre alle informazioni ricevute con la comunicazione via Pec, troverà:
Nel provvedimento sono indicate anche le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
In caso di anomalie, invece, il contribunete può porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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