Dichiarazione Iva 2021. Versamenti sospesi equiparati agli omessi? Reazione commercialisti

Pubblicato il 29 marzo 2021

L’Associazione nazionale commercialisti e Confimi Industria hanno espresso le loro perplessità sulla risposta del MEF all’interrogazione parlamentare n. 5-05564, in merito alla compilazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2020.

Secondo quanto si legge nel comunicato congiunto del 26 marzo 2021, la risposta del MEF non può essere soddisfacente, né giuridicamente convincente, sebbene venga riconosciuto il merito ai parlamentari firmatari di aver portato all’attenzione ministeriale una delle problematiche che stanno riscontrando gli operatori alle prese con la compilazione della dichiarazione annuale Iva 2021.

L’auspicio e che giungano presto interventi normativi - già con la conversione in legge del Decreto Sostegni - in grado di chiarire la differenza fra versamenti omessi e sospesi e di disporre una proroga, almeno fino a giugno, della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale.

Soprattutto con riferimento alla questione dei versamenti sospesi, il parere congiunto di ANC e Confimi Industria è che le istruzioni e i righi VL30, VL33 e VL41 del modello Iva 2021, nonostante la compilazione del nuovo rigo VA16 sia destinato al monitoraggio di chi ha fruito di dette sospensioni, non tengono conto proprio della differenza fra versamenti omessi e versamenti sospesi.

La risposta del MEF giustifica dette istruzioni sostenendo che nel VL “vanno indicati i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l’articolo 30 del DPR 633 del 1972 prevede che, per determinare il credito Iva spettante, si devono considerare le «somme versate»”.

Dal canto loro i commercialisti, però, fanno notare come: “con la risposta in questione il ministero ha avvallato il tecnicismo compilativo della modulistica ponendo nei fatti sullo stesso piano i versamenti omessi – che rappresentano una violazione sanzionabile – con i versamenti legittimamente sospesi sulla base di specifiche disposizioni normative e che pertanto rappresentato un comportamento legittimo”.

Il risultato non raro è quello per cui molti contribuenti che, per effetto della contrazione del fatturato causato dalla pandemia, hanno accumulato crediti IVA, non potranno utilizzarli per la parte relativa ai versamenti omessi o sospesi, ma dovranno “parcheggiarli nel nuovo rigo VL41 in attesa di ritornare in bonis, l’anno successivo (compilando il VQ) se nel frattempo il versamento viene eseguito oppure di presentare una nuova dichiarazione integrativa a favore”.

Al riguardo, il Vice Presidente di Confimi Industria sottolinea come, in questo modo, “l’Erario si riprende infatti con significativo anticipo la liquidità che il legislatore ha invece ritenuto di lasciare alle aziende maggiormente colpite dagli effetti del Covid-19”; dato che le istruzioni della modulistica riducono gli effetti di norme primarie approvate dal Parlamento.

Dunque, la risposta ministeriale al question time ridimensiona i provvedimenti del Parlamento; di qui, la richiesta di interventi correttivi urgenti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy