Con la pubblicazione del provvedimento n. 13095 del 15 gennaio 2021 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2021 (relativa all'anno d’imposta 2020). Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del D.P.R. n.322/1998, al fine di adeguare la struttura ed il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2021) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.
Diverse anche quest’anno le novità previste dalla modulistica. Di particolare interesse gli effetti del nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che non hanno effettuato nell’anno 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo relativo all’anno 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica. Al riguardo, sono state poste diverse questioni dubbie.
Ma procediamo con ordine alla individuazione delle modifiche apportate al modello dichiarativo.
Il primo quadro oggetto di intervento è appunto il “VA”. Si tratta del quadro in cui vanno riportate le informazioni “generali” relative all’attività esercitata dal contribuente. Questo suddiviso in due “sezioni”:
Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo. Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità “separate” oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
Ciò premesso, come espressamente previsto dalle istruzioni al modello, nella sezione 2 del quadro è stato inserito il nuovo rigo “VA16” riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nell'anno 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria.
In particolare, nel rigo VA 16 va indicato:
– nel campo 1, il codice che indica il motivo del mancato versamento desunto dalla “tabella versamenti sospesi covid-19” posta in Appendice alle istruzioni del modello dichiarativo;
– nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che nel 2020 hanno sospeso i versamenti in base a “diverse” disposizioni devono compilare “più campi” al fine di indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione di cui si è fruito.
Il rigo VA16 va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19, che hanno partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione Iva di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (circolare 11/E/2020, risposta 2.16)
Tabella versamenti sospesi Covid-19
Codice |
Descrizione |
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2 |
Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’all.1 del D.P.C.M. 23.02.2020 |
Per i soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il D.M. 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. |
4 |
Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, indicati all’art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la residenza, la sede legale o la sede operativa in Italia, indicati all’art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, comma 1 del D.L. n. 34/2020 e 97 del D.L. n. 104/2020. |
5 |
Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, lettera b), D.L. n. 18/2020 |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia indicati all’art. 61, comma 2, lettera b), D.L. n. 18/2020 sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, comma 1 del D.L. n. 34/2020 e 97 del D.L. n. 104/2020. |
6 |
Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, comma 3, D.L. n. 18/2020) |
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti relativi all’Iva nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, comma 1 del D.L. n. 34/2020 e 97 del D.L. n. 104/2020. |
7
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subìto una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019
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Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’Iva per: – i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; – i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; – i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019. |
8
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subìto una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019
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Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:
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9 |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subìto una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 |
Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’Iva per:
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12
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Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di novembre 2020
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Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’Iva che scadono nel mese di novembre 2020 per:
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13
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Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 13-quater, D.L. n. 137/2020)
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Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’Iva che scadono nel mese di dicembre 2020 per:
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I soggetti che hanno fruito della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti Iva per effetto dell’emergenza sanitaria devono comunque indicare nei quadri VH e VP, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.
Resta fermo che, mancando ad oggi un coordinamento con gli altri quadri, ove il contribuente non provveda ad effettuare i pagamenti sospesi (come potrebbe succedere) entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva (ossia entro il 30 aprile 2021) non potrà tenerne conto ai fini dell'eventuale credito Iva emergente dalla dichiarazione; in tal modo, detti versamenti saranno considerati alla stregua di quelli omessi con una conseguente lesione del diritto all’utilizzo del credito risultante dal modello dichiarativo. Sul punto si attendono quanto prima chiarimenti ufficiali.
Tenuto conto delle novità del quadro VA, nella sezione 3 del quadro VL è stato inserito il nuovo “rigo VL41” nel quale riportare, rispettivamente:
In questo nuovo rigo, quindi, verrà riportato – ai soli fini del monitoraggio - il credito IVA "potenziale".
Ulteriori novità hanno interessato il quadro “VF” del modello Iva 2021, il quale, come di consueto, è destinato all’indicazione delle operazioni passive e del totale dell’Iva ammessa in detrazione. Nel quadro, infatti, devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR 633/1972 registrate nello stesso anno.
A partire da quest’anno, sono state apportate le seguenti novità:
Conseguentemente il campo successivo è stato “rinumerato” in campo 10.
Articolo 124, comma 1 del D.L. 34/2020 |
Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo". |
Articolo 1, comma 453, L. n.178/2020 |
In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. |
Pertanto, come chiarito dalla circolare 26/E/2020, il riconoscimento a dette cessioni di un regime di esenzione da IVA, che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al cedente, non influenza il calcolo del pro-rata.
Cessioni di beni riportate nel n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 |
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operazioni soggette ad IVA ordinaria (22%) |
fino al 18.05.2020 |
operazioni esenti IVA che non pregiudicano il diritto alla detrazione in capo al soggetto cedente né influenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 (Art. 124, D.L. n. 34/2020) |
dal 19.05 al 31.12.2020 |
operazioni soggette ad aliquota agevolata del 5% (Art. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972) |
dal 1° gennaio 2021 |
L’articolo 12-septies del D.L. 34/2019 ha “ridefinito” la disciplina delle dichiarazioni d’intento ed ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Conseguentemente il quadro VI del modello Iva 2021 è stato “eliminato”.
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per effetto del suddetto articolo 12-septies, gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva sono tenuti al solo invio telematico della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate (che ora può riguardare anche più operazioni); vengono meno, così, in capo agli esportatori abituali gli obblighi di comunicazione al fornitore/Dogana (ossia consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia) nonché quelli relativi alla numerazione ed annotazione in apposito registro, previsti dalla previgente normativa. Conseguentemente, è venuto meno l’obbligo di indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute anche all’interno del modello IVA. Il fornitore, invece, è tenuto ad indicare gli “estremi” del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nelle fatture emesse nonché verificare, prima di emettere qualsiasi fattura, l’effettiva trasmissione telematica della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale. Per effetto delle novità, quindi, viene meno l’obbligo, per il fornitore, di riportare nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI) il riepilogo dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.
Infine, si ricorda che - a partire dal 2020 – sono state previste sanzioni più pesanti. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 12-septies del Decreto crescita, infatti, è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (in luogo della sanzione da 250 a 2.000 euro) il fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento.
Nel quadro VQ – destinato alla determinazione del credito “maturato” a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei” - ossia quei versamenti effettuati a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o della notifica di cartelle di pagamento – è stata inserita la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della “ripresa” dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.
Conseguentemente, le colonne successive sono state rinumerate.
Nel quadro VO, dedicato alla comunicazione delle opzioni e revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette, sono state apportate due importanti modifiche strutturali:
Da ultimo, in merito al prospetto IVA 26/PR si segnalano le seguenti novità:
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