Dichiarazione integrativa per tutti gli errori

Pubblicato il 21 luglio 2016

La Commissione norme di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ha pubblicato il documento n. 196/2016 nel quale viene affrontata una delicata questione in ambito fiscale, oggetto di analisi anche da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, quale è la correzione a favore del contribuente di una dichiarazione errata.

È riconosciuta costituzionalmente (art 53 Costituzione) la facoltà del contribuente di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile per rideterminare le imposte in precedenza dichiarate in eccesso oppure per far valere un maggior credito d'imposta.

Tale rimedio spetta a tutti i contribuenti e per tutte le categorie di reddito, utilizzando la procedura della dichiarazione integrativa. Il credito che scaturisce da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione.

Spetta all'Agenzia delle Entrate il compito di controllare le imposte effettivamente dovute tanto che il Fisco è tenuto a rettificare il contenuto della dichiarazione del contribuente sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui è a conoscenza entro la data di definitività della dichiarazione.

Emendabilità e compensazione

Il duplice diritto del contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi e di estinguere l'obbligazione tributaria per compensazione è stato ribadito anche nella circolare n. 31/E/2013, con l'introduzione nei modelli di dichiarazione di una apposita sezione nel quadro RS, riservata appositamente alla correzione degli errori contabili che abbiano comportato la violazione del principio di competenza del reddito d'impresa.

Le regole disposte dalla circolare citata sono finalizzate ad evitare che si verifichi una doppia imposizione nel caso in cui l'errore sia incorso in un periodo per il quale non può essere più presentata la dichiarazione integrativa.

Il contribuente, in tal caso, può integrare l'ultima dichiarazione presentata con le modalità previste dal comma 8 bis dell'articolo 2 del Dpr 322 del 1998 anche nell'ipotesi di errore commesso in anni precedenti, a condizione che gli stessi fossero ancora autonomamente accertabili.

Nella norma di comportamento n. 196 del 2016, l'Associazione italiana dei commercialisti specifica ora che la possibilità di correzione degli errori riportati in dichiarazione non è limitata ai soli contribuenti titolari di reddito d'impresa e che siano incorsi nella violazione del principio di competenza.

Pertanto è affermato che il rispetto del principio di capacità contributiva vale per tutte le categorie di reddito del contribuente, se quest'ultimo incorre in un errore dichiarativo che abbia generato a suo carico un danno economico, attuale o potenziale, a prescindere dalla tipologia di reddito dichiarata.

Conclude così la norma di comportamento AIDC n. 196/2016 che il diritto dei contribuenti di correggere gli errori contabili vale non solo nei casi di errori di competenza dei costi e ricavi di impresa, ma in ogni caso in cui è necessario rettificare dichiarazioni precedenti, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa che vale per qualsiasi categoria di reddito, procedendo, se necessario, alla compensazione in base ai principi generali espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente e, specificatamente, nel comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322 del 1998.

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