La Corte di cassazione ha fornito precisazioni in ordine al momento di consumazione del delitto di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 74/2000.
Lo ha fatto nel testo della sentenza n. 23810, depositata dalla Terza sezione penale il 29 maggio 2019.
La fattispecie in oggetto punisce - si rammenta - chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.
Perché il reato possa intendersi integrato occorre, congiuntamente, che l'imposta evasa sia superiore a 150mila euro e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a 3 milioni di euro.
La Suprema corte, in particolare, ha puntualizzato che il delitto di infedele dichiarazione rientra nella tipologia dei reati istantanei e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale infedele.
Ha quindi evidenziato come non rilevi, ai fini della sua consumazione, la circostanza dell'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa, attraverso la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.
Ciò posto, il dies a quo utile ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato deve intendersi decorrente dalla data della presentazione della prima dichiarazione.
Quello enunciato dagli Ermellini è un principio già affermato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, a cui gli stessi hanno spiegato di voler dare continuità, anche in considerazione della mancata modifica, ad opera della "novella" del 2015, della fattispecie penale in esame, sul punto della natura "annuale" della dichiarazione.
E secondo la Corte, il riferimento alla "annualità" della dichiarazione, per come contenuto nella previsione di cui all’articolo 4 citato, avrebbe inevitabili effetti non solo sul piano della delimitazione dell'ambito applicativo della fattispecie penale, ma anche del momento consumativo del reato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".