Dichiarazione infedele. Niente sequestro preventivo se non viene superata la soglia di punibilità

Pubblicato il 19 febbraio 2014 Con la sentenza n. 7615 depositata il 18 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso di un contribuente contro il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca degli immobili di proprietà del medesimo, nell'ambito di una indagine penale per dichiarazione infedele.

In particolare, al contribuente, era stata contestata la costituzione di una società, alla quale aveva ceduto i propri diritti di immagine, non per finalità economiche ma al solo scopo di ottenere un indebito risparmio fiscale ed eludere le imposte dovute, attraverso una riduzione della base imponibile, ottenuta per mezzo dell'indicazione di costi cui non corrispondeva alcun vantaggio economico.

Accolto, in questo contesto, il rilievo evidenziato dal ricorrente ed ai sensi del quale i giudici di merito avevano omesso di considerare che la condotta contestata è penalmente rilevante solo qualora venga superata la soglia di punibilità.

Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che, “ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”.
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