Dichiarazione fraudolenta: la diversità delle fatture non giustifica la condanna per una pluralità di reati se il periodo d’imposta è lo stesso.
E’ stata annullata la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 pronunciata, dai giudici di merito, nei confronti del titolare di una ditta individuale.
Per il medesimo reato - e, segnatamente, per aver annotato in contabilità, avvalendosene nella dichiarazione Iva, 866 fatture per operazioni inesistenti, con indicazione di elementi passivi fittizi e indebita sottrazione di Iva - lo stesso era stato definitivamente condannato in un precedente processo penale.
Nel procedimento in esame, all’imputato era contestata la fraudolenta dichiarazione relativa ad altre fatture, sempre, però, in relazone allo stesso anno d’imposta.
L’imprenditore si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, in primo luogo, una violazione del principio del ne bis in idem: secondo la sua difesa, era priva di rilievo la circostanza che nei due procedimenti le fatture erano state emesse da soggetti giuridici diversi, atteso che il reato in oggetto si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, che è unica rispetto alla medesima annualità d’imposta.
Doglianze, queste, giudicate fondate dalla Corte di cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con sentenza n. 28437 del 22 luglio 2021.
Gli Ermellini hanno confermato che il delitto in esame si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui i documenti vengono registrati in contabilità: ne discende che, se la dichiarazione è unica, unico è il reato commesso pur se i documenti utilizzati sono plurimi o abbiano diversi destinatari.
La diversità dei documenti utilizzati per aumentare i costi, ciò posto, non giustifica l’affermazione di responsabilità per due reati diversi allorché la dichiarazione sia unica e relativa allo stesso periodo d’imposta.
Conclusivamente, la presenza di una sentenza definitiva per dichiarazione fraudolenta con indicazione di false fatture escludeva, in virtù del principio del ne bis in idem, un’ulteriore condanna per il medesimo delitto commesso nello stesso periodo d’imposta, anche se relativo a documenti fittizi di altri fornitori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".