Dichiarazione fraudolenta con sequestro delle polizze vita
Pubblicato il 07 maggio 2014
Nelle ipotesi di contestazione di reati tributari è
irrilevante il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva delle polizze di assicurazione sancito dall'articolo 1932 del Codice civile.
Divieto di azione esecutiva solo a fronte di responsabilità civile
Questa ultima disposizione, ai sensi della quale le somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario sono sottratte all'azione esecutiva o cautelare, attiene solo alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e
non riguarda la disciplina della responsabilità penale.
E' il principio puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
18736 del 6 maggio 2014 con la quale, nell'ambito di un procedimento penale per
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, è stato confermato il sequestro preventivo di tre polizze assicurative sulla vita contratte a nome del contribuente indagato.