Dichiarazione fiscale sempre emendabile. Rimangono le sanzioni

Pubblicato il 01 settembre 2022

Viene nuovamente condiviso il filone giurisprudenziale per il quale va riconosciuta l'emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all'art.  2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.

Lo riammette l’ordinanza n. 25554 pronunciata il 31 agosto 2022 dalla sezione tributaria della Corte di cassazione a definizione di un giudizio in cui un contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2006, ha indicato un credito di imposta superiore a quello effettivamente spettante. Dopo il controllo automatizzato era stata emessa cartella esattoriale ma, successivamente, era emersa l’insussistenza del credito Iva esposto. Pertanto, il contribuente emendava l’errore con la presentazione della successiva dichiarazione integrativa, diretta proprio a far emergere il credito effettivamente maturato nell'ambito del periodo d'imposta 2006.

Per l’Agenzia delle Entrate, ricorrente in Cassazione, la notifica della cartella esattoriale impediva la presentazione della dichiarazione integrativa.

La doglianza del Fisco non è stata accolta dai giudici della Cassazione, che ritengono conforme a diritto quanto affermato dalla CTR.

Dichiarazione fiscale: emendabilità a tutto campo

E’, infatti, da condividere – a seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 13378 del 30 giugno 2016 – il principio per cui la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali può essere sempre corretta anche dopo i termini di decadenza fissati (Dpr n. 322/1998).

Si ricorda che è stato più volte ribadito come la dichiarazione fiscale sia da ascriversi tra le dichiarazioni di scienza, non consistendo in una manifestazione di volontà, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa.

Di più, la sentenza del 2016 ha affermato il diritto del contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall'Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall'osservanza dei termini prescritti dall'ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui la stessa giunga dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Dunque ferma la facoltà per il contribuente di emendare anche dopo la proposizione della domanda giudiziale la propria dichiarazione fiscale, se affetta da errori di fatto di diritto, rimane l’applicabilità delle sanzioni.

Ciò è confermato dal tenore letterale della norma (“Salva l'applicazione delle sanzioni”) e da ciò consegue il seguente principio di diritto:

“In tema di dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, l'emendabilità della dichiarazione, come regolata dal comma 8 dell'art. 2 del d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322 nel testo ratione temporis vigente, non esclude l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'operatività del ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472”.

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