Sulla correzione rettificativa - nella dichiarazione di successione - d'un errore materiale che non incide nella determinazione della base imponibile, l'Amministrazione finanziaria richiama, in replica, l’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS). Vi si legge che la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione. Nel comma 3 è stabilito che, fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata.
Questa previsione di legge, con cui è consentito al contribuente che ha compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione nel termine di un anno dalla data di apertura della successione - non trova tuttavia applicazione nel caso specifico di un soggetto che intenda integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno.
La risposta all'istanza di interpello n. 92 del 4 dicembre 2018, prosegue sottolineando che sull'ipotesi di emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l’altro, con una risoluzione del 1999, la n. 101. Veniva, in quella sede, rilevato che il principio dettato dall’articolo 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS, secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”.
Dal combinato disposto delle richiamate norme, si desume che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono ‘ictu oculi’ (con immediata evidenza), eventuali precisazioni o rettifiche, per poter essere prese in considerazione dall’ufficio, devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.
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