L’Anpal, con circolare n. 4 del 29 agosto 2018, ha fornito chiarimenti in merito al requisito della “residenza” ed alla possibilità per i cittadini dell’Unione Europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (c.d. DID) e di accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro.
L’articolo 45 del TFUE disciplina e assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, nonché il divieto di discriminazioni.
Posto quanto sopra ed alla luce del quadro regolatorio, europeo e nazionale, l’Anpal chiarisce che possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano.
Conclude la circolare sottolineando che il riferimento al requisito della “residenza”, di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 150/2015, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’UE ed alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.
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