L'agenzia delle Dogane con la circolare n. 22/D del 28 dicembre 2015 offre alcuni chiarimenti in ordine ai profili della legittimazione passiva e della responsabilità dei soggetti che intervengono nel processo di sdoganamento. Obiettivo delle Dogane è quello di intervenire in maniera molto decisa sui criteri applicativi delle sanzioni nei casi di irregolarità sui tributi di confine.
La circolare n. 22/D del 2015 tenta, in primo luogo, di chiarire i frequenti dubbi sulla responsabilità sanzionatoria di alcune categorie di operatori del commercio internazionale soprattutto in merito alla sanzionabilità o meno degli spedizionieri o degli intermediari che agiscono in rappresentanza diretta o in rappresentanza indiretta degli importatori.
Nel caso di rappresentanza diretta, nelle operazioni doganali curate dagli spedizionieri doganali, il “dichiarante” nei confronti dell'Autorità doganale è l'importatore o il proprietario delle merci, che diviene quindi debitore dei tributi eventualmente dovuti.
Invece se l'importatore o il proprietario delle merci, per il compimento delle operazioni doganali, si avvale dell'istituto della rappresentanza indiretta, lo spedizioniere doganale agisce in nome proprio e per conto dell'importatore e, quindi, diviene esso stesso “dichiarante”.
Pertanto, nel caso della rappresentanza diretta, il dichiarante non è solidalmente responsabile per il maggior tributo preteso dall’amministrazione, mentre nel caso della rappresentanza indiretta esiste ex lege una responsabilità solidale ed il dichiarante è direttamente responsabile dei maggiori diritti eventualmente dovuti.
Sulla responsabilità per le sanzioni amministrative relativamente alle persone fisiche, la circolare delle Dogane precisa che ogni qualvolta lo spedizioniere doganale o l'intermediario, che curi anche le formalità dichiarative delle merci in dogana, operino con piena e corretta diligenza professionale non può essere contestato loro alcun addebito. Pertanto sia lo spedizioniere, l'intermediario che la persona giuridica devono ritenersi indenni da sanzione.
Dunque, in caso di provata diligenza professionale, il dichiarante doganale è al riparo dall’applicazione delle sanzioni. Viceversa, la sanzione dovrà essere irrogata ogni volta che – a seguito di una attenta valutazione in ordine alle circostanze del caso concreto – il comportamento risulti di “insufficiente diligenza”.
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