L’agenzia delle Entrate affronta la questione della ripartizione della detrazione per figli a carico nel caso in cui un genitore abbia aderito al regime forfetario.
La soluzione contenuta nella risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019 consente ad uno dei genitori di fruire del 100% della detrazione per i figli a carico solo se possiede il reddito complessivo più elevato.
La normativa – art. 12 del Tuir – stabilisce che la detrazione per figli a carico “è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati".
Tale criterio, si osserva, può essere derogato solo nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Ciò consente di evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. E’, però, possibile ricorrere a tale soluzione anche in assenza di incapienza, in quanto la norma non la menziona.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Fisco, l’istante è coniuge di una professionista che ha optato per il regime forfetario. In tale regime, se non vi sono altri redditi assoggettati a Irpef, le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali.
Si fa presente che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione della soglia di 2.840,51 euro, per considerare i familiari a carico. Inoltre, tale reddito assume importanza anche ai fini della comparazione degli introiti più elevati, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
Alla luce di quanto detto, un coniuge può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello dell’altro coniuge.
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