Detrazione IVA per l’associazione senza scopo di lucro che eroga formazione

Pubblicato il 05 luglio 2024

Della diatriba in merito al rifiuto, da parte dell’amministrazione finanziaria lettone, di consentire ad una associazione senza scopo di lucro di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per le fatture emesse nei suoi confronti dalle imprese prestatrici di servizi di formazione da essa subappaltati a queste ultime, tratta la Corte di giustizia europea nella sentenza del 4 luglio 2024 in merito alla causa C-87/23.

In discussione sono gli artt. 2, 9 e 73 della direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Contesto della controversia

Un’associazione senza scopo di lucro con sede in Lettonia ha stipulato due contratti con un ente pubblico per la realizzazione di due distinti progetti di formazione finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), riguardanti:

L’offerente, per il primo progetto, poteva essere un’associazione e, per il secondo progetto, un’associazione o un’amministrazione pubblica.

Nel progetto ICT, l'Associazione ha fatturato i costi di formazione, IVA e commissioni ai partecipanti e ha pagato i fornitori dei servizi di formazione, dichiarando l'IVA come imposta assolta a monte. Nel progetto PMOE, il finanziamento era costituito per il 70% da fondi europei e per il 30% dal cofinanziamento dei partecipanti.

Fisco lettone: va restituita la detrazione Iva

Dopo un controllo, l'amministrazione tributaria ha negato il diritto all'Associazione di detrarre l'IVA, ritenendo che i progetti non costituissero un'attività economica data l'assenza di scopo di lucro e di generazione di utili. L’Associazione avrebbe gestito i progetti ed effettuato i pagamenti provenienti dai fondi europei, dei quali avrebbero beneficiato i destinatari dei servizi di formazione, ma non avrebbe essa stessa fornito tali servizi e non avrebbe quindi diritto alla detrazione dell’IVA a monte.

Di conseguenza, sono state emesse decisioni che richiedevano all'Associazione il pagamento di somme significative per IVA non detratta e altre penalità.

L'Associazione ha contestato queste decisioni, sostenendo che il suo status non influenzasse i suoi diritti di detrazione IVA a monte e che agisse come intermediario nei progetti, avendo fornito servizi di formazione.

Questioni sottoposte alla Corte UE: è prestazione onerosa?

Il caso è stato portato al Tribunale amministrativo distrettuale, che ha annullato le decisioni dell'amministrazione tributaria. L'amministrazione ha poi fatto appello, e il caso è ora pendente davanti alla Corte amministrativa regionale, che ha sospeso le cause correlate e interpellare la Corte di giustizia Ue

Viene chiesto se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 28 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi di formazione fatturate da un’associazione senza scopo di lucro, essenzialmente subappaltate a terzi e che hanno beneficiato di sovvenzioni provenienti da fondi europei che possono ammontare fino al 70% dell’importo totale di tali prestazioni.

Occorre stabilire, dunque, se le prestazioni fornite dall'associazione possano essere considerate prestazioni "a titolo oneroso", nonostante la significativa sovvenzione ricevuta.

Dalla giurisprudenza emerge che una prestazione può essere considerata "a titolo oneroso" se c'è un rapporto giuridico che comporta uno scambio reciproco di prestazioni tra il fornitore e il destinatario, e il pagamento può essere anche fornito da un terzo. Inoltre, il prezzo delle operazioni, anche se inferiore al costo o al prezzo di mercato, non influisce sulla loro qualificazione fiscale come operazioni "a titolo oneroso".

Nel caso specifico, l'associazione gestisce e monitora le formazioni, delegando l'esecuzione a subappaltatori, con due diverse modalità di contratto e pagamento nel contesto dei due progetti analizzati.

Inoltre, l'articolo 28 della direttiva non si applica in questo contesto per mancanza di un contratto di mandato che dimostri che le prestazioni siano state fornite in nome e per conto di altri.

Conclusione della Corte UE: è soggetto IVA

In conclusione:

1. l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi di formazione fatturate da un’associazione senza scopo di lucro, essenzialmente subappaltate a terzi e che hanno beneficiato di sovvenzioni provenienti da fondi europei che possono ammontare fino al 70% dell’importo totale di tali prestazioni, senza che trovi applicazione l’articolo 28 di tale direttiva, in mancanza di un espresso contratto di mandato che consenta di dimostrare l’esistenza di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo in nome proprio e per conto terzi.

Dunque, si tratta di prestazioni "a titolo oneroso", nonostante il finanziamento esterno e la mancanza di profitto diretto dell'associazione.

2. In merito al fatto che il prestatore riceva dal destinatario del servizio unicamente un corrispettivo parziale per il servizio prestato (30%) e il valore restante del servizio venga liquidato dal [FESR] sotto forma di versamento dell’aiuto, si sostiene che le sovvenzioni versate a un prestatore di servizi da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano nella base imponibile, in quanto pagamento ottenuto da parte di un terzo.

3. Quanto all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, esso va interpretato nel senso che, in relazione allo status di un'associazione senza scopo di lucro, non viene precluso che sia considerata soggetto passivo di attività economica, purché un'analisi dettagliata dell’attività dimostri che agisce come un operatore economico commerciale nel settore di compettenza.

Va rilevato che lo status di associazione senza scopo di lucro, di cui gode l’associazione, non contrasta con il fatto che la sua attività sia comparabile al comportamento tipico di un operatore economico dello stesso settore. Perciò può essere considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica ai sensi di tale disposizione.

All’associazione, quindi, sono applicabili le disposizioni fiscali degli enti commerciali.

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