Detrazione Iva non dovuta. Corte Ue: sanzioni proporzionate

Pubblicato il 20 aprile 2021

Pronuncia della Corte di Giustizia Ue sull’interpretazione dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, connessa al principio di proporzionalità.

I giudici europei erano stati investiti di una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sulla corretta lettura della menzionata direttiva.

Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposti, da una parte, una società polacca e, dall’altra, l’Amministrazione finanziaria di Breslavia, Polonia, in merito all’imposizione a tale società di una sanzione amministrativa a seguito di controllo fiscale da cui era emerso un errore di valutazione relativamente alla natura imponibile di un’operazione di acquisto di bene immobile.

Il Tribunale nazionale competente aveva deciso di sospendere il procedimento in esame e di domandare alla Corte Ue se un’obbligazione tributaria addizionale, come quella specificamente prevista dalla legge polacca sull’IVA, fosse conforme alle disposizioni europee in materia di IVA.

Sanzioni su detrazione Iva nel rispetto del principio di proporzionalità

Con sentenza del 15 aprile 2021, causa C-935/19, la Corte di giustizia ha risposto all’interrogativo del giudice nazionale, sottolineando come le misure che gli Stati membri hanno facoltà di adottare al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e di evitare le evasioni, devono essere emanate nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Gli Stati membri sono quindi competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate in caso di inosservanza delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA ma, nell’esercizio della loro competenza, non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode.

E per valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa.

Sanzioni: no a modalità di determinazione automatica

Nel caso della normativa polacca – si legge nella decisione - la sanzione prevista ha lo scopo di migliorare la riscossione dell’IVA, sanzionando gli errori commessi nella liquidazione di tale imposta, consistenti nel sottovalutare l’importo dell’imposta esigibile o nel sopravvalutare l’importo dell’eccedenza di IVA da rimborsare o da riportare al periodo successivo.

Tuttavia, sono previste delle modalità di determinazione automatiche che non consentono alle autorità tributarie di adeguare il relativo importo in funzione delle circostanze concrete del caso di specie.

Da qui l’enunciazione delle conclusioni secondo cui l’articolo 273 della direttiva IVA e il principio di proporzionalità “devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un’operazione esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l’irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell’operazione quanto alla natura imponibile di quest’ultima, che è caratterizzata dall’assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l’Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere”.

Per i giudici europei, in definitiva, le modalità di determinazione delle sanzioni per irregolare detrazione Iva devono consentire di adattare gli importi in funzione delle circostanze concrete, senza eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e nell’evitare l’evasione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy