Detrazione Iva. Il criterio dell’arrivo

Pubblicato il 28 marzo 2018

E’ vivo, nell’ambito della detrazione Iva, il dibattito della data di “arrivo” delle fatture.

La circolare 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione per “salvare” la possibilità di effettuare la detrazione per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018, ma relative ad operazioni effettuate nel 2017. Il documento agenziale ha disposto che l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.

Ciò richiede la compresenza di due requisiti: quello sostanziale dell'esigibilità in cui sorge il diritto (dies a quo «teorico»); quello formale del possesso/arrivo di una valida fattura (dies a quo «esercitabile»).

Ma il criterio offerto dalle Entrate doveva essere una soluzione per la gestione delle fatture di fine anno e non doveva rappresentare, come sta succedendo, una complicazione per le fatture di tutto il resto dell’anno.

Alcuni soggetti operano seguendo il criterio che l’Iva di una fattura datata fine mese, ma arrivata i primi giorni del mese successivo, non vada detratta dal cessionario/committente con la liquidazione relativa al mese di emissione (mese di esigibilità dell’imposta), con conseguente spostamento del dies a quo (momento iniziale) del diritto alla detrazione.

ANC e Confimi Industria ritengono, in un comunicato stampa congiunto del 27 marzo 2018, che è possibile un’altra lettura della norma.

Va fatta differenza fra dies a quo “teorico” (che sorge con l’esigibilità) e dies a quo“esercitabile” che consenta la detrazione delle fatture con Iva esigibile che siano pervenute in tempo utile (quindi siano in possesso) per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 1 del DPR 100/98. Infatti, questa norma prevede che:

“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

A parere di ANC e Confimi Industria tale norma, oltre a non essere stata abrogata, non è nemmeno in contrasto con le pronunce giurisprudenziali comunitarie.

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