Con ordinanza n. 29496 del 24 dicembre 2020, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una Srl contro la conferma di una cartella di pagamento per ritardato versamento dell'IRES e omesso versamento dell'IVA trimestrale, emessa a seguito di controllo automatizzato.
La società aveva lamentato, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 posto che - secondo la sua difesa - l'amministrazione aveva illegittimamente utilizzato una procedura automatizzata applicabile alla rettifica degli errori di calcolo o al controllo della rispondenza tra i versamenti effettuati e quelli esposti in dichiarazione.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Suprema corte, alla luce del principio di diritto enunciato, in materia, dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17757/2016.
E ai sensi di tale ultima decisione, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Così, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Secondo la Corte di cassazione, dunque, il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale, e ciò fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.
Questo, a patto siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione: la sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza di quelli formali, sempre che sia considerata la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione.
Alla cornice biennale – ha quindi spiegato la Corte - hanno fatto espresso riferimento le medesime Sezioni Unite con la sentenza sopra indicata, posto che essa identifica il “rilievo generale e interno” che governa l'esercizio del diritto di detrazione.
Nel caso esaminato, il credito non risultava contestato e sussistevano i presupposti sostanziali indicati dalle Sezioni Unite, di tal ché non vi era necessità di procedere ad accertamento induttivo: l'amministrazione non poteva pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza.
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