Per merito della circolare 1/E/2018, niente infrazione all'Italia sulla detrazione Iva; la Commissione europea chiede l'archiviazione della denuncia presentata dalle due associazioni, Anc e Confimi Industria, il 12 maggio 2017.
Dunque, ha ben interpretato l'Agenzia delle entrate.
Il possesso di una valida fattura da parte del soggetto passivo è il presupposto necessario per determinare il termine a decorrere dal quale l’imposta diviene detraibile: il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
(sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
(formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.
Con una nota congiunta, le stesse associazioni riportano la risposta ricevuta dalla Commissione Ue sull'esame della denuncia:
La questione sollevata dalle due associazioni verteva sulla presunta violazione dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell’imposta da parte dell’art. 2 del DL 50/2017, che accorcia di un anno il termine ultimo per l’esercizio della detrazione Iva. Ciò in considerazione dello scostamento temporale che può realizzarsi tra il momento in cui l’Iva diviene esigibile e quello in cui la fattura arriva al soggetto passivo.
A determinare la caduta delle accuse la circolare 1/E/2018, che è intervenuta con l'interpretazione che ha rimediato al rilievo: “grazie alla quale, di fatto, il dies ad quem (termine finale) per la detrazione torna a essere congruo (questo era lo scopo della denuncia) anche per le fatture emesse a fine anno e arrivate nei primi giorni del nuovo anno".
Prima di procedere all’archiviazione, Anc e Confimi Industria hanno tuttavia proposto alla Commissione di valutare l’opportunità di fornire proprie osservazioni circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del DPR n.100/98, in materia di liquidazione dell’Iva.
Fermo restando come sia chiaro per direttiva e giurisprudenza che il diritto alla detrazione “sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile”, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si chiede in sostanza:
oppure
La questione si amplificherà con l’introduzione della disciplina della fatturazione elettronica con il funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della FE e recapito, da parte del SdI, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni.
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