Le spese per i lavori del lastrico solare, sostenute dal condomino che ha l’uso esclusivo, possono essere detratte per intero, anche in parte eccedente a quella spettante in base alla quota condominiale, ma entro il limite di 96.000 euro.
E’ la risposta n. 219 del 28 giugno 2019 fornita dall’agenzia delle Entrate in tema di detrazione Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il caso portato davanti alle Entrate riguarda un proprietario di una casa bifamiliare, con uso esclusivo del lastrico solare, che ha eseguito lavori di ripristino del lastrico solare, accollandosi tutta la spesa.
Viene ricordato che è l’art. 16-bis, lettera a), del Tuir, a prevedere la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile.
Per quanto attiene alla ripartizione delle spese relative alle parti comuni delle unità immobiliari, l’art. 1126 del codice civile stabilisce, per i lavori riguardanti il lastrico solare, che quando l'uso non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve.
Tale principio, però, subisce una deroga nel momento in cui, come nel caso prospettato, l’altro condomino dell’unità bifamiliare, con dichiarazione scritta, ha permesso l’esecuzione dei lavori e il sostenimento delle relative spese, superando il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali.
Quindi, il contribuente, con riferimento alla parte comune condominiale, può fruire della detrazione Irpef per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota condominiale, ma rispettando il limite massimo di euro 96.000.
In particolare, aggiunge l’Agenzia, il condomino può beneficiare di tutto il limite di spesa previsto per la propria unità immobiliare, ma non avvalersi dei limiti attribuibili all’altra unità immobiliare.
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