Detenzione all'estero come legittimo impedimento a comparire
Pubblicato il 19 novembre 2014
L'istituto della
contumacia, nell'ordinamento processuale penale italiano, è stato
sostanzialmente espunto.
E ciò, per effetto della novella normativa introdotta dalla Legge n.
67/2014, che prevede la possibilità di procedere nel giudizio penale in assenza dell'imputato
solo entro determinati e rigorosi limiti.
Ne consegue che il
giudizio di appello per un reato commesso in Italia
non potrebbe svolgersi regolarmente in assenza dell'imputato qualora questi risulti
detenuto in altro Paese a seguito di consegna in adempimento ad un mandato d'arresto europeo.
Sussisterebbe, in tale evenienza, una
causa di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'articolo 420-ter del Codice di procedura penale, salva l'eventualità che l'imputato, ben a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti in Italia, rinunci espressamente ad assistere al giudizio di appello.
Sospensione del giudizio pendente in Italia
Conseguentemente, il giudizio di appello pendente in Italia verrebbe necessariamente
“sospeso” ai sensi del novellato articolo 420-quater del Codice di procedura penale e detta
sospensione sarebbe destinata a protrarsi
per la durata dell'intera ed effettiva espiazione della pena inflitta con la sentenza irrevocabile straniera oggetto del mandato d'arresto.
Sono questi gli assunti puntualizzati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
47594 del 18 novembre 2014.